Energetica

Diagnosi e certificazioni energetiche




   









Cambia libretto energetico



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La certificazione energetica degli edifici
Guida per il cittadino (download pdf)


Certificazione Energetica: stop al DOCET con le nuove UNI TS 11300

    Con la pubblicazione delle nuove normative tecniche UNI TS 11300 – parte 1 e 2, avvenuta in data 2 ottobre 2014, da più parti ci si sta ponendo il quesito se sia lecito continuare ad utilizzare il software DOCET, predisposto da ENEA e ITC-CNR, per redigere gli attestati di prestazione energetica.
    Premesso che sarebbe stato il caso che sin da subito gli Enti preposti si fossero espressi in materia, ovvero ENEA, CNR e soprattutto il Ministero dello Sviluppo Economico, una indicazione è arrivata con qualche giorno di ritardo (solo l’8 ottobre) sul sito ufficiale del Docet:
“In seguito all’entrata in vigore della normativa UNI TS 11300-1 e UNI TS 11300-2 del 2 ottobre 2014, relativamente al software DOCET, siamo in attesa di comunicazioni ufficiali dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ciò premesso si consiglia di non redigere APE con il software DOCET.
Aggiornamenti saranno comunicati attraverso il sito www.docet.itc.cnr.it”.
    Ma anche alcune regioni sono state attente alla questione e in modo più tempestivo.
    Scrive la Regione Emilia Romagna che “a partire dal 2 ottobre 2014, i soli strumenti applicativi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini del rilascio del relativo attestato sono quelli conformi alle norme UNI/TS 11300-1:2014; UNI TS
11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013. (…) Ne consegue che anche il metodo di calcolo
DOCET potrà essere utilizzato (con i limiti previsti) solo se viene garantita la sua conformità alle norme Uni ts 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; Uni ts 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013“.
    Analogamente la Regione Piemonte annuncia: “Si segnala che in data 2 ottobre 2014 sono state pubblicate le revisioni delle norme tecniche 11300 parte 1 e parte 2. A partire da tale data, la determinazione della prestazione energetica deve essere effettuate avvalendosi esclusivamente a tali norme il cui utilizzo è obbligatoriamente previsto dall’art.11 del dlgs 192/2005 come emendato dalla legge 90/2013.
    Ed infine anche la Regione Campania pubblica un annuncio simile.
    A questo punto, in via del tutto cautelativa, è assolutamente indicato sospendere la redazione degli APE con il DOCET e aspettare l’aggiornamento richiesto o una espressione positiva in merito al suo utilizzo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

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Attestato prestazione energetica (APE)

L'A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici.

Al momento dell' acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico.

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

Quando va fatta la certificazione?
Secondo la normativa vigente, in particolare nel D.M. 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) in conformità alla direttiva 2002/91/CE, l'APE va realizzato dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione onerosa. Dal Gennaio 2012 negli annunci innobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kwh/mq anno).

Con il decreto 63/2013 è stato ulteriormente chiarito quando è obbligatorio redigere l'Attestato, approfondisci su questa pagina: quando fare l'attestato energetico.

Chi redige l'APE?
L'APE viene redatto da un "soggetto accreditato" chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l'accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali.
Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere ed il geometra.

Come viene redatto?
Viene effettuata una diagnosi energetica dell'immobile, analizzate le caratteristiche termoigrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il Certificatore compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. L' APE va conservato con il libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario od al locatario.

Quanto costa?
Il costo di un certificato, come le altre tariffe professionali, non è soggetto a tariffazione minima decisa dagli Ordini o dagli Enti. Il prezzo di una certificazione energetica per un appartamento varia in media tra i 150 € ed i 300 €.

I consigli per ottenere un buon servizio (ed evitare truffe) ad un costo onesto sono:

  • Chiedere più preventivi valutando l'affidabilità del certificatore

  • Assicurarsi che nel preventivo siano compresi IVA, costi di spedizione, spese ed altri costi aggiuntivi

  • Diffidare da prezzi eccessivamente bassi

  • Diffidare da coloro che non effettuano il sopralluogo

  • Diffidare da intermedari che propongono un proprio tecnico ad un prezzo eccessivo

Perchè fare il certificato energetico?

L'APE è, come detto precedentemente, obbligatorio per legge. Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l' APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:

  • Aumento del valore di un immobile con consumi energetici bassi al momento della vendita o dell'affitto. Risparmio sulla bolletta e maggior comfort di una casa realizzata con i dettami dell' edilizia ad alto risparmio energetico.

  • Incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da CO2.

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Sanzioni

L' articolo 15 del D.Lgs 192/05 è stato completamente modificato con l'entrata in vigore del DL 90/2013. Questo articolo determina le sanzioni a cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica.

Per il certificatore energetico

Un certificatore o professionista qualificato che esegue un attestato di prestazione energetica o una relazione tecnica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini professionali.

Un certificatore o professionista qualificato che rilascia un APE o un AQE non veriterio, oltre a rischiare sanzioni penali, incorre nella sanzione pari all' 80% della parcella; inoltre l'autorità che applica questa sanzione deve avvertire il collegio professionale del certificatore per eventuali provvedimenti disciplinari (comma 3).

Va ricordato che le relazioni, l'APE, l'AQE, i controlli tecnici, etc sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. Questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato. E' importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano veritiere.

Sanzioni in caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari

Gravi (in seguito alle modifiche del Decreto 63/2013 convertito con la Legge 90/2013) sono le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.

  • Se l'immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro.
  • Se l'immobile viene affitato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.
  • Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.

Per il direttore dei lavori

Il  direttore dei lavori, come descritto nell' Art 8, deve consegnare al comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori il certificato energetico e l'asseverazione per la conformità delle opere. Nel caso in cui non esegua questa prescrizione incorre nella sanzione variabile tra i 1000 ed i 6000 euro ed alla segnalazione al collegio professionale (comma 4). La sanzione viene applicata dal comune.

Per amministratore di condominio o proprietario di casa

Gli impianti di climatizzazione (come la caldaia per il riscaldamento) sono soggetti a operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.  Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, se non rispetta queste normative è soggetto ad una sanzione variabile tra i 500 ed i 3000 euro (comma 5).

Per il costruttore

Il costruttore (o il proprietario) che ha realizzato una nuova costruzione o una ristrutturazione importante e non realizza l'attestato di prestazione energetica incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro (comma 7).

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Quando fare l'attestato energetico

I casi in cui bisogna affidare l'incarico di redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) sono diversi e spesso poco chiari perchè oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni.

La Certificazione Energetica è richiesta nei seguenti casi:

  1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
  2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
  3. Affitto di edifici o singole unità immobiliari
  4. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica)
  5. Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
  6. Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio.
  7. Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
  8. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso do sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc

Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall'APE (attestato di prestazione energetica). Mentre l'AQE (attestato di qualificazione energetica) non può sostituire l'APE

1-Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)

Prima del trasferimento dell'immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l'Attestato e mostrarlo all'acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l'APE andrà consegnato al nuovo proprietario.

Nel contratto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto  le  informazioni  e  la documentazione,   comprensiva   dell’attestato,   in   ordine    alla prestazione  energetica  dell'immobile.

Inoltre l'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05).

Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. E' stata eliminata la nullità dell'atto in caso di mancata allegazione.

2 - Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto, assegnazione alloggi, etc)

Nel D.Lgs 192/05 non si cita se in caso di trasferimento a titolo gratuito sia obbligatorio dotare l'immobile di APE ma secondo l'applicazione vigente (come indicato nello studio del Notariato), anche se non esistono specifiche sanzioni, bisogna dotare l'immobile di APE anche in caso di donazione.

3-Affitto di unità immobiliari

Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l'APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto.

Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l'attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all'affittuario al momento della registrazione del contratto.

Le conseguenze sono particolarmente onerose, se non si ha l'APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.

I controlli e le sanzioni possono essere commissurate direttamente dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Da alcuni mesi al momento della registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, gli impiegati richiedono di visionare l'APE.

4 - Annunci di vendita di unità immobiliari

Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d'informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell'involucro e la classe energetica corrispondente.

Quindi, affinchè l'annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell'attestato prima della pubblicazione. Le sanzioni per il responsabile dell'annuncio arrivano a 3000 euro.

5 - Nuova Costruzione

La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull'obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). L'obiettivo è quello di controllare l'effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L'acquirente può tutelarsi ricevendo prima del trasferimento della proprietà un documento asseverato che definisce la classe energetica.

La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l'APE. L'attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori).

La procedura va compiuta anche in caso di "ristrutturazioni importanti" (interventi su una superficie maggiore del 25% dell'involucro) e interventi di "demolizione-ricostruzione".

6 - Ristrutturazione importante

Il concetto di "ristrutturazione importante" è una delle principali modifiche del DL 63/2013. Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'edificio.

I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne, etc. Anche interventi che ricadono nella categoria "manutenzione ordinaria" possono essere ricondotti, dal punto di vista della normatica energetica, alla "ristrutturazione importante".

Ad ogni "ristrutturazione importante" bisognerà dotare l'immobile di APE.

7 - Edifici pubblici ed aperti al pubblico

In edifici pubblici ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 500mq bisogna realizzare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) entro il 5 Ottobre 2013 (120 giorni dall'entrata in vigore del Decreto 63/2013). Dal 9 Luglio 2015 la soglia è diminuita a 250 mq. La norma prevede che l'attestato venga affisso all'ingresso dell'edificio.

Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE).

8 - Contratti di gestione del clima in edifici pubblici

In caso di nuovi contratti o rinnovi di gestione di impianti climatici in edifici pubblici bisogna dotare l'immobile di attestato di prestazione energetica.


Se l'immobile è già dotato di ACE

Su questo punto la normativa è molto chiara: se un immobile è dotato di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità (la validità si verifica nella prima pagina dell'attestato in alto a destra, salvo vengano fatti tutti i controlli della caldaia), rilasciato prima dell'entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l'immobile di APE.

Casi di esclusione dell'APE

I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005:

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
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La certificazione energetica in Emilia Romagna

Quando certificare gli immobili:

  • Edifici di nuova costruzione

  • Ristrutturazione   edilizia

  • Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari

  • Sgravi fiscali o incentivi

  • Attività edilizia prevista dal “Piano Casa”

  • Contratti di locazione: l'ACE deve essere consegnato in originale o copia conforme al conduttore al momento della stipula del contratto. Non è richiesto in caso di rinnovo espresso o tacito del contratto.

  • In caso di annunci immobiliari relativi ai soli casi di vendita

Da notare:
    L'autocertificazione per edifici di classe G prevista dalla norma nazionale non è prevista dalla Regione Emilia Romagna. Le certificazioni hanno durata di 10 anni, a prescindere dall’eventuale e successivo aggiornamento delle disposizioni regionali

Professionisti abilitati:
    Il servizio di certificazione energetica puó essere eseguito da certificatori iscritti al registro "Ermes Energia" della Regione Emilia Romagna

Processo tipico lato utente:

  • Ricercare e contattare uno o due certificatori

  • Discutere e negoziare le condizioni

  • Preparare piantine, schede tecniche dell’impianto di riscaldamento e altri dati relativi all’immobile

  • Accordarsi con il certificatore per l’esecuzione del sopralluogo

  • Attendere l’elaborazione della pratica e la copia dell‘attestato di certificazione energetica

Da notare:
    E' fortemente auspicabile il sopralluogo da parte del certificatore incaricato.
    In Emilia Romagna è stato istituito il catasto per i certificati energetici.


Annunci immobiliari e certificazione energetica: classe energetica obbligatoria da gennaio 2012

    Dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio inserire la classe energetica in tutti gli annunci immobiliari, sia per gli annunci di vendita che di affitto.

Quali annunci immobiliari
    L’obbligo di indicare la classe energetica si estende a tutti i tipi di annunci immobiliari: da quelli su internet, a quelli sulle riviste, ai cartelli, ai volantini e agli annunci in tv.
    Inizia quindi una corsa ad effettuare la certificazione energetica, dove, a seguito di appositi calcoli, viene indicata la classe energetica dell’edificio.
    Sarà quindi anche un’occasione per eliminare gli annunci vecchi o aggiornali e fare un calcolo sulle caratteristiche energetiche dell’immobile.

Vendita e affitto
     Il B.U.R.E.R. n. 151 del 6.10.2011 D.G.R. n. 1366 del 26.9.2011 introduce alcune modifiche alla normativa regionale sulla Certificazione Energetica: l'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato di certificazione sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.
    Non viene contemplata la locazione e tanto meno sono indicate le specifiche di applicazione e le competenze di verifica delle nuove disposizioni.

Controlli
    Partiranno controlli a campione delle certificazioni energetiche per valutare la conformità dei certificati energetici alle normative in vigore.

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Analisi dei consumi di un immobile: AUDIT o Diagnosi energetica


Con diagnosi energetica si intendono tutte le indagini che vengono effettuate su un immobile per valutare dove e come l'energia viene consumata. L'analisi, chiamata anche audit energetico, valuta con precisione la quantità e la qualità dell'energia utilizzata per diverse finalità come riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed utilizzo di elettrodomestici.

La diagnosi rappresenta la prima fase di una riqualificazione energetica perchè senza una conoscenza attenta delle caratteristiche del fabbricato non è possibile proporre soluzioni efficaci di miglioramento.E' molto importante la qualità del tecnico che deve effettuare la diagnosi, poichè, da lui dipende la corretta ristrutturazione energetica e la valutazione del più probabile ritorno economico degli interventi.

In generale quando si intraprende una valutazione energetica dello stato di un immobile andrebbero valutati anche altri aspetti quali il degrado della struttura, delle murature e delle finiture, lo stato di manutenzione degli impianti, la documentazione amministrativa, ecc.

Come si svolge e chi effettua l'analisi

Per effettuare una diagnosi energetica bisogna inzialmente analizzare le bollette, dove sono presenti molte informazioni utili sui consumi storici. In molti casi si riescono ad intraprendere azioni correttive soltanto con una valutazione attenta della bolletta e della tipologia di contratto di fornitura utilizzato.
Dopo una attenta analisi dei consumi storici si può iniziare l'indagine più avanzata attraverso l'utilizzo di strumentazione specifica, come la termocamera, e con l'ausilio di software avanzati di simulazione e modellizzazione del sistema edificio-impianto.

Metodi e strumenti per una corretta diagnosi

L’analisi può includere misure in situ, per stimare parametri che condizionano significativamente i flussi energetici e quindi i consumi; le variabili misurabili possono essere suddivise in quattro categorie:

  1. Misure di ambiente/benessere: misura delle temperature e dell'umidità negli ambienti. Valutazione statistica della sensazione di benessere avvertita da coloro che occupano gli ambienti.
  2. Misure sull’involucro: caratteristiche delle pareti esterne, dei solai e degli infissi.
  3. Misure sull’impianto: caratteristiche degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e produzione di acqua calda sanitaria
  4. Misure climatiche esterne: misura delle temperature e dell'umidità dell'ambiente esterno.

ANALISI TERMOGRAFICA
per la ricerca di ponti termici, infiltrazioni o dispersioni di acqua e aria
MISURA DEI PARAMETRI AMBIENTALI
per la verifica del microclima
MISURA DEL RUMORE
per la verifica dell’isolamento acustico
    

Gli obiettivi

I principali obiettivi di una diagnosi energetica sono:

  • Valutare i consumi dell'immobile
  • Definire gli interventi di riqualificazione energetica valutando le convenienze economiche ed i "ritorni dell'investimento"
  • Analizzare ed ottimizzare le spese di gestione dell'immobile.

I costi e le agevolazioni della diagnosi energetica

Una attenta riqualificazione energetica di un immobile comporta un risparmio di energia, quindi economico, e una rivalutazione del valore immobiliare dovuto sia alla migliore classe energetica sia alla ristrutturazione architettonica e funzionale.

Il costo di una diagnosi energetica è variabile e dipende dalla dimensione e dalla complessità dell'immobile. Il costo del servizio, se abbinato ad un intervento di riqualificazione, viene ripagato in tempi brevi grazie al risparmio ottenuto dai miglioramenti energetici.
La diagnosi è tra gli interventi soggetti alle agevolazioni fiscali come la detrazione per ristrutturazione energetica (attualmente 65% IRPEF).

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NORMATIVA
Gen, 2015

D.G.R. 1577 - 13/10/2014
Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli Allegati 1, 2 e 3 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.

D.G.R. 1366 - 832 - 24/06/2013
Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati


D.L. 201 - 6/12/11
Testo coordinato - Proroga Incentivi 55%

D.G.R. 1366 - 26/09/2011

Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera di Assemblea legislativa n.156/2008. Recepimento regionale DLgs 28/2011

D.G.R. 1362 - 30/09/2010
Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008

Delibera R.E.R. 151 - 6/10/11
Obbligo ACE sugli annunci immobiliari.

D.A.L 156 - 04/03/2008 - Chiarimenti ACE
Requisiti di rendimento energetico e certificazione regionale

D.G.R. 1754 - 28/10/2008
Disposizioni per la formazione del certificatore energetico

D.G.R. 1390 - 21/09/2009
Modifica agli allegati tecnici della D.A.L. 156/2008

D.G.R. 1730 - 16/11/2007
Procedura di certificazione

D.G.R. 1050 - 21/07/2008
Sistema di accreditamento dei soggetti certificatori energetici

L.R. 6 - 06/07/2009
Disposizioni in merito all'accordo tra Stato e Regioni 1 aprile 2009 sul piano casa

D.A.L. 255 - 06/10/2009
Modifiche al D.A.L. 156 su requisiti di rendimento energetico e certificazione energetica

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